@ - Medici, farmacie, strutture ed operatori sanitari in allerta: il 30 settembre è il termine ultimo per l'invio al portale tessera sanitaria (TS) delle spese mediche sostenute dai pazienti nel primo semestre 2022.
Entro il 31 gennaio 2023 andranno inviate quelle del secondo semestre poi, salvo modifiche, la trasmissione dei dati dall'1 gennaio prossimo sarà con cadenza mensile. Durissime le sanzioni in caso omissione, errata o tardiva trasmissione dei dati, con pena pecuniaria di 100 euro per ogni singolo documento non comunicato, fino ad un massimo di 50 mila euro senza dunque applicazione del cumulo giuridico.
La scadenza. Il Ministero dell'economia e delle Finanze con un decreto del 2 febbraio scorso, disponibile dal 7 febbraio 2022 sul sito del portale “sistema tessera sanitaria” (STS) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno successivo, ha definito il nuovo scadenzario per gli invii targati 2022 e posticipato al 2023 (salvo ulteriori ripensamenti) la modalità mensile di invio dell'adempimento. Il dm all'articolo 2 comma 1 ha fissato infatti il seguente nuovo scadenzario per le trasmissioni dei dati:
- entro il 30 settembre 2022, vanno inviati i dati delle spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;
- entro il 31 gennaio 2023 quelli delle spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, quelli delle spese sostenute dal 1° gennaio 2023
Come riportato anche nel portale TS, tenuti alla trasmissione telematica dei dati sanitari sono le strutture sanitarie (accreditate al SSN, autorizzate non accreditate e quelle appartenenti alla Sanità militare), farmacie, parafarmacie, medici chirurghi, odontoiatri, psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e gli ottici, nonché dal 2019 gli iscritti ai nuovi albi professionali in base decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018 e gli iscritti all'Albo dei Biologi.
Le sanzioni in caso di errato o mancato invio. Con la recente risoluzione 22/e pubblicata lo scorso 23 maggio 2022 l'agenzia delle entrate ha esposto la propria interpretazione relativamente al regime sanzionatorio per le violazioni degli obblighi di comunicazione al portale tessera sanitaria disciplinato all'articolo 3 c.5-bis del dlgs 175/2014. Secondo quanto indicato nel citato documento, la pena pecuniaria fissata dalla normativa di 100 euro è da riferirsi al singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al sistema tessera sanitaria fino ad un massimo di 50.000 euro. Inoltre, come espressamente previsto nel primo periodo del citato comma 5-bis la sanzione di 100 euro per ogni singolo documento di spesa si applica senza possibilità di fruire del c.d. cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del dlgs n. 472 del 1997.
E' opportuno segnalare che nei casi di errata comunicazione dei dati al portale tessera sanitaria, la sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione piena di 50.000 è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000. Nella risoluzione l'agenzia delle entrate inoltre sottolinea come la citata pena pecuniaria è definibile mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del dlgs n. 472 del 1997 e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13, è appunto data quella ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
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