Crisi di impresa: via libera alla delega per la riforma della legge fallimentare | Altalex: "Approvata in via definitiva la legge delega per la riforma del fallimento e delle procedure concorsuali.
Con 172 voti favorevoli e 34 astensioni, il Senato ha dato il via libera al disegno di legge n. 2681 recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”, già approvato in prima lettura dalla Camera lo scorso 1° febbraio.
Il Governo avrà 12 mesi di tempo per adottare uno o più decreti legislativi che andranno a riscrivere integralmente la legge fallimentare e non solo: la delega infatti ha ad oggetto la riforma delle procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (Legge n. 3 del 2012) e il sistema dei privilegi e delle garanzie.
In attesa della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, vediamo più da vicino quali sono le linee guida che il Governo dovrà osservare nell'attuazione della delega, che recepisce i risultati dei lavori della Commissione Rordorf.
Su Shop.Wki.it è disponibile il volume "Crisi d'impresa e procedure concorsuali", Cagnasso Oreste, Panzani Luciano, UTET GIURIDICA, 2016.
Particolare attenzione è riservata agli spunti offerti dai lavori della Commissione Rordorf fino alla legge 30 giugno 2016, n. 119, di conversione del d.l. n. 59/2016.
Consulta l'indice e scarica un estratto gratuito
Riforma delle procedure concorsuali: tra i principi generali indicati dalla legge delega i più rilevanti sono:
l’eliminazione del termine “fallimento”, che sarà sostituito con l'espressione “liquidazione giudiziale”;
l’abrogazione dell'istituto della dichiarazione di fallimento d'ufficio dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
la riforma dovrà distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza: quest'ultima rimarrà tale, mentre la crisi sarà configurata come probabilità di futura insolvenza;
l’adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, che ricalchi la procedura per la dichiarazione di fallimento attualmente disciplinato dall'art. 15 L.F., con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo contro il provvedimento che dichiara la crisi o l'insolvenza;
l’applicazione del modello processuale unico a tutte le categorie di di debitori: persone fisiche o giuridiche, enti collettivi, consumatori, professionisti o imprenditori che esercitano attività commerciale, artigianale o agricola. Restano esclusi soltanto gli enti pubblici.
l’individuazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio in base alla nozione di “centro degli interessi principali del debitore”;
la trattazione prioritaria alle proposte volte a superare la crisi assicurando la continuità aziendale, mentre si ricorrerà alla liquidazione giudiziale solo se manca la proposta di un'idonea soluzione alternativa;
semplificare e uniformare la disciplina dei vari riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
notifiche via pec nei confronti del debitore professionista o imprenditore agli indirizzi risultanti dal registro delle imprese o da INI-PEC;
riduzione di costi e durata delle procedure concorsuali, riduzione delle ipotesi di prededuzione, responsabilizzazione degli organi di gestione;
maggiore specializzazione dei giudici addetti alle procedure concorsuali;
istituzione di albo di soggetti cui affidare incarichi di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con specifici requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza;
conciliare le procedure di gestione della crisi e insolvenza dei datori con la tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori
Tra i criteri direttivi segnaliamo il rafforzamento dei poteri del curatore, attraverso la previsione di una serie di misure quali:
una più stringente disciplina delle incompatibilità;
i poteri di accesso alle banche dati delle PA per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo liquidatorio;
la legittimazione del curatore a promuovere o proseguire una serie di azioni giudiziali che sono attualmente promosse dai soci o dai creditori sociali: azione sociale di responsabilità, azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), azione contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (art. 2476, settimo comma, c.c.), azioni di responsabilità verso società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società (art. 2497 c.c.).
Crisi e insolvenza dei gruppi di imprese: una disciplina ad hoc dovrà riguardare i gruppi di imprese, la cui definizione sarà modellata sulla nozione civilistica di direzione e coordinamento: è introdotta una " SEGUE >>>
Con 172 voti favorevoli e 34 astensioni, il Senato ha dato il via libera al disegno di legge n. 2681 recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”, già approvato in prima lettura dalla Camera lo scorso 1° febbraio.
Il Governo avrà 12 mesi di tempo per adottare uno o più decreti legislativi che andranno a riscrivere integralmente la legge fallimentare e non solo: la delega infatti ha ad oggetto la riforma delle procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (Legge n. 3 del 2012) e il sistema dei privilegi e delle garanzie.
In attesa della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, vediamo più da vicino quali sono le linee guida che il Governo dovrà osservare nell'attuazione della delega, che recepisce i risultati dei lavori della Commissione Rordorf.
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Riforma delle procedure concorsuali: tra i principi generali indicati dalla legge delega i più rilevanti sono:
l’eliminazione del termine “fallimento”, che sarà sostituito con l'espressione “liquidazione giudiziale”;
l’abrogazione dell'istituto della dichiarazione di fallimento d'ufficio dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
la riforma dovrà distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza: quest'ultima rimarrà tale, mentre la crisi sarà configurata come probabilità di futura insolvenza;
l’adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, che ricalchi la procedura per la dichiarazione di fallimento attualmente disciplinato dall'art. 15 L.F., con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo contro il provvedimento che dichiara la crisi o l'insolvenza;
l’applicazione del modello processuale unico a tutte le categorie di di debitori: persone fisiche o giuridiche, enti collettivi, consumatori, professionisti o imprenditori che esercitano attività commerciale, artigianale o agricola. Restano esclusi soltanto gli enti pubblici.
l’individuazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio in base alla nozione di “centro degli interessi principali del debitore”;
la trattazione prioritaria alle proposte volte a superare la crisi assicurando la continuità aziendale, mentre si ricorrerà alla liquidazione giudiziale solo se manca la proposta di un'idonea soluzione alternativa;
semplificare e uniformare la disciplina dei vari riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
notifiche via pec nei confronti del debitore professionista o imprenditore agli indirizzi risultanti dal registro delle imprese o da INI-PEC;
riduzione di costi e durata delle procedure concorsuali, riduzione delle ipotesi di prededuzione, responsabilizzazione degli organi di gestione;
maggiore specializzazione dei giudici addetti alle procedure concorsuali;
istituzione di albo di soggetti cui affidare incarichi di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con specifici requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza;
conciliare le procedure di gestione della crisi e insolvenza dei datori con la tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori
Tra i criteri direttivi segnaliamo il rafforzamento dei poteri del curatore, attraverso la previsione di una serie di misure quali:
una più stringente disciplina delle incompatibilità;
i poteri di accesso alle banche dati delle PA per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo liquidatorio;
la legittimazione del curatore a promuovere o proseguire una serie di azioni giudiziali che sono attualmente promosse dai soci o dai creditori sociali: azione sociale di responsabilità, azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), azione contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (art. 2476, settimo comma, c.c.), azioni di responsabilità verso società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società (art. 2497 c.c.).
Crisi e insolvenza dei gruppi di imprese: una disciplina ad hoc dovrà riguardare i gruppi di imprese, la cui definizione sarà modellata sulla nozione civilistica di direzione e coordinamento: è introdotta una " SEGUE >>>
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