5 nov 2015

Mafia Capitale, il nodo del 416 bis - Il Sole 24 ORE

Mafia Capitale, il nodo del 416 bis - Il Sole 24 ORE: "Associazione mafiosa o semplice (si fa per dire) associazione a delinquere. È questo l’interrogativo intorno al quale ruota il processo Mafia Capitale che debutta oggi, con rito ordinario, nell’aula Occorsio del Tribunale di Roma.

Alla sbarra ci sono 46 imputati, indagati a vario titolo per associazione mafiosa, estorsione, usura, corruzione, turbativa d’asta, false fatturazioni, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio. Il processo vive soprattutto sulla possibilità di dimostrare l’esistenza (o meno) di una comune forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e omertà per commettere delitti, acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, appalti e servizi pubblici.

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Questa – per la pubblica accusa – è la galassia capitolina del trio “Carminati-Brugia-Buzzi” ma sarà il processo (fino a sentenza definitiva) a dire se questa presunta mafia – per la Procura originale e originaria, cioè con caratteristiche proprie e con una genesi propriamente romana, nelle sue specificità criminali e istituzionali – mafia lo è davvero. Intanto ieri il commissario della Capitale, Francesco Paolo Tronca, si è costituito parte civile e appare certa l’assenza in aula dei principali indagati: Massimo Carminati, Salvatore Buzzi e Riccardo Brugia.

In attesa dell’epilogo di un processo che si annuncia a tappe forzate, oltre alla sentenza di due giorni fa per quattro imputati che hanno scelto il rito abbreviato, a mettere un punto di partenza ci ha pensato la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza 625 del 10 aprile di quest’anno. Settantasei pagine in punto di diritto il cui cuore pulsa da pagina 35, laddove i giudici tirano le fila del discorso ai fini della corretta qualificazione giuridica dell’articolo 416-bis. Molti degli indagati, nei loro ricorsi, per contrastare questo profilo hanno opposto la diversità del contesto territoriale e culturale nel quale si è radicata l’associazione che farebbe soprattutto perno sul “cecato” Massimo Carminati, rispetto a quelli nei quali finora è stato applicato larticolo 416-bis. Roma - in altre parole – secondo i collegi difensivi dei principali imputati non è Palermo né Reggio Calabria e neppure Casal Di Principe.

La Cassazione, però, ha dato loro torto sulla base di un precedente che è stato sottolineato anche da Alfredo Galasso, avvocato di Confindustria, che ha richiesto di costituirsi parte civile. I principi sono cioè quelli da tempo elaborati in relazione a una vicenda in cui era coinvolta un’associazione – riporta la sesta sezione della Consulta nella sentenza di aprile – per lo più composta da pubblici ufficiali, originari o comunque residenti in Liguria, «che sfruttarono la propria posizione e il proprio potere derivante dalle cariche occupate per commettere concussioni e per acquisire la gestione e il controllo, diretto o indiretto, di appalti pubblici e varie attività economiche». È la sentenza n. 11204 del 10 giugno 1989, che vide nell’ex presidente socialista della Regione Liguria Alberto Teardo l’esponente di maggior spicco di un gruppo la cui condotta tipica – riporta sempre la sentenza 625/2015 – consisteva «nell’indurre gli imprenditori che partecipavano ai bandi d’appalto a pagare una percentuale del prezzo per ottenerne l’aggiudicazione, pena l’esclusione dalle future gare».

Per Teardo, tra gli altri, l’accusa di mafia cadde già nel processo di primo grado ma nell’89 la Corte di Cassazione affermò – da pagina 39 – che nello schema previsto dall’articolo 416-bis non rientrano solo le associazioni di mafia con un alto numeri di appartenenti, ingenti risorse finanziarie e in grado di assicurare assoggettamento e omertà attraverso terrore e continua messa in pericolo della vita altrui (insomma: le mafie tradizionali, a partire da Cosa nostra e ’ndrangheta) ma anche le “piccole” mafie, con un basso numero di aderenti (ne bastano tre), non necessariamente armate, che assoggettano un territorio circoscritto o un determinato settore di attività, facendo comunque ricorso all’intimidazione dalla quale discendono assoggettamento e omertà.

Addirittura secondo una sentenza della Cassazione del 12 giugno 1984, richiamata tanto dai giudici dell’89 quanto da quelli di aprile 2015, rientrano «nell’ampia previsione di cui all’articolo 416-bis tutte quelle organizzazioni nuove, pur disancorate dalla mafia (tradizionale), che tentino di introdurre metodi di intimidazione, di omertà e di sudditanza psicologica». Ciascuna entità associativa di stampo mafioso – scrivono questa volta i giudici nelle sentenza di aprile – al di là del nome più o meno tradizionale, vive di regole proprie ed assume dunque connotati strutturali, dimensioni operative e articolazioni territoriali che vanno analizzati caso per caso, senza che i relativi modelli debbano essere necessariamente riconducibili a una «unità ideale».

Il caso, questa volta, è Roma e il suo “mondo di mezzo”."

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